Il diritto annuale è la principale fonte di finanziamento delle Camere di Commercio ed è stato istituito con D.L. 786/1981 (art. 34), convertito con modifiche dalla L. 51/1982 che ha previsto, che tutte le imprese che svolgono attività economica iscritte o annotate al Registro delle Imprese siano tenute al pagamento di un diritto annuale in favore delle Camere di Commercio. L'onere è stato quindi riconfermato dall'art. 8 della L. 580/1993. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia , determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto alla singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese. Lo stesso decreto è chiamato a determinare altresì gli importi minimi (che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della L. 488/1999), gli importi massimi, gli importi del diritto dovuti in misura fissa, gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonchè le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione.