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Protesti
► Registro Informatico dei Protesti cambiari

Le Camere di Commercio hanno assunto le attuali competenze in materia di protesti cambiari con l’entrata in vigore della L. 18/08/2000, n. 235 “Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari” e del D.M. n. 316/2000 attuativo della stessa, e recentemente modificata dall’art. 45, L. n.273/2002.

Dal dicembre 2000 le funzioni camerali non sono più quelle di semplice pubblicazione degli elenchi trasmessi dai competenti tribunali provinciali: oggi le istituzioni camerali, nelle loro più ampie e generali funzioni di tutela del mercato, hanno l’esclusiva competenza in tema di pubblicazione e cancellazione dei protesti.

Presso ogni Camera è istituito il Registro informatico dei Protesti nel quale vengono pubblicati con cadenza mensile i protesti derivanti dal mancato pagamento di cambiali, tratte accettate ed assegni bancari, levati dai pubblici ufficiali abilitati in ogni singola provincia. Il Registro è pubblico, ha valenza su tutto il territorio nazionale e da esso è possibile estrarre visure, certificazioni ed elenchi presso le Camere di Commercio o attraverso il collegamento diretto degli utenti abilitati al sistema Telemaco Pay.

La funzione del Registro è quella di fornire informazioni sull’affidabilità finanziaria e commerciale dei soggetti e degli operatori economici, assicurando completezza, organicità e tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.

Le notizie relative a ciascun protesto levato sono conservate nel Registro fino alla richiesta di cancellazione delle stesse, o, in mancanza, per un periodo di cinque anni dalla loro registrazione.

Istanza di cancellazione

 

·       Cancellazione per avvenuto pagamento entro 12 mesi: il debitore protestato che esegua entro 12 mesi dalla data del protesto il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario  protestati, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro dei protesti. L’interessato deve presentare la relativa istanza (mod. A) all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente per territorio allegando il titolo quietanzato e l’atto di protesto (questa procedura non è possibile per gli assegni, per questi titoli si possono attivare solo le procedure indicate di seguito); (Modello aggiuntivo per ulteriori effetti Mod.aggiuntivo)

·       Cancellazione per levata illegittima o erronea: analoga istanza (mod. B) può essere presentata da chiunque dimostri di aver subìto levata di protesto, a proprio nome, illegittimamente od erroneamente nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto;

 

 Nel caso in cui il pagamento avvenga oltre 12 mesi dalla levata del protesto, il debitore può comunque richiederne l’annotazione nel citato Registro presentando apposita domanda all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio competente per territorio.

 

·       Cancellazione per intervenuta riabilitazione: ai sensi dell’art. 17 della L. 108/96 il debitore protestato che abbia provveduto al pagamento del titolo per il quale è stato levato il protesto e non abbia subìto ulteriore protesto, ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione che può essere concessa con riferimento sia a cambiali che ad assegni. A tal fine l’interessato deve presentare domanda  al Presidente del Tribunale e, una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, può chiedere la cancellazione anche dal Registro informatico dei Protesti con l’apposita istanza.


Esito delle istanze

 

La Camera di Commercio, previa istruttoria dell’istanza da parte del dirigente preposto, adotta una decisione in merito alle stesse entro 20 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

In caso di accoglimento dell’istanza, il dirigente emana un provvedimento di cancellazione del nominativo protestato e l’Ufficio Protesti provvede, entro cinque giorni dalla data del provvedimento, alla cancellazione del protesto  dal Registro.

Nel caso contrario di reiezione dell’istanza o di mancata decisione in merito da parte del dirigente, nel termine di 20 giorni dalla data di presentazione della stessa, l’interessato può ricorrere al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore.

 

 

Scarica il regolamento

 

Costi

 

o    Per ogni visura (ricerca nominativa, anche con esito negativo     € 2,00

o    Certificati di esistenza/inesistenza protesti                               € 5,00

o    Per ogni effetto di cui si richiede la cancellazione                       € 8,00

 

A chi rivolgersi

 

Ufficio Protesti

Via F.lli Rosselli, n.4

01100 Viterbo

Tel. 0761 234430

Fax 0761 234460

e-mail: nicolina.fratini@vt.camcom.it

 

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30

il lunedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 16.30

 

 - Sezione dedicata agli Ufficiali levatori

 


 

 

 

 

     VERSIONE ACCESSIBILE (solo testo)